Concessioni balneari. Come funziona nei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo

di redazione 06/10/2023 ECONOMIA E WELFARE
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Le concessioni balneari sono da anni al centro di tentativi di riforma per liberalizzare il settore e allineare le norme italiane a quelle europee, Direttiva Bolkestein in primis.

L’articolo 3 del Ddl concorrenza (tornato al Senato per l’approvazione definitiva dopo il via libera in seconda lettura della Camera) proroga al 31 dicembre 2023, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, l’efficacia delle concessioni demaniali in essere. E delega al (prossimo) Governo il riordino complessivo delle concessioni demaniali marittime. Previsti anche indennizzi per i concessionari uscenti.

In attesa di capire se l’argomento - uno dei più divisivi della maggioranza che ha sostenuto il Governo Draghi: partiti tiepidi se non ostili, soprattutto del centrodestra, premier a favore - tornerà tra i cavalli di battaglia e le promesse della campagna elettorale, facciamo il punto sulla “normativa degli altri”. E cerchiamo di orientarci tra le regole sulle concessioni balneari in vigore in alcuni Stati europei, per capire dove potrebbe portarci una riforma ordinata del settore.

I dati riportati di seguito hanno come fonti Montecitorio («Le concessioni demaniali marittime in Croazia, Francia, Grecia, Portogallo e Spagna», Dossier Camera XVII Legislatura), e le schede aggiornate sulla «Gestione del Demanio Costiero in Europa», del “Coordinamento Nazionale Mare Libero”.

 

Portogallo

In Portogallo, il demanio marittimo ha diretta copertura costituzionale (articolo 84 Costituzione), e il regime delle concessioni demaniali marittime è disciplinato dalla legislazione ordinaria, in particolare le norme attuative della legge n. 58/2005 (Lei da Água) che a sua volta ha recepito la Direttiva quadro europea sulle acque 2000/60/CE.

La normativa portoghese in particolare distingue tra licenza e concessione. La prima è necessaria per l’occupazione temporanea delle spiagge con manufatti amovibili per fini turistici e per lo svolgimento di competizioni sportive e di navigazione. Parliamo quindi di pontoni, tende da sole, ombrelloni, sdraio, gazebo, rimesse per piccole imbarcazioni, spogliatoi, capanni, chioschi e docce. Per capirci, l’attrezzatura che caratterizza anche un gran numero di stabilimenti balneari di casa nostra, dove l’accoglienza dei clienti-bagnanti avviene in strutture di facile rimozione.

Le licenze possono essere concesse al massimo per 10 anni, tenuto conto, in particolare, del periodo di ammortamento degli investimenti. Al termine, le strutture smontabili sono rimosse e gli impianti fissi sono demoliti, a meno che l’amministrazione non decida di ripristinarli gratuitamente. In caso di rimozione o demolizione, l’imprenditore deve ripristinare la situazione preesistente ai lavori.

 

La normativa portoghese stabilisce poi, in linea generale, che lo sfruttamento a fini turistici delle spiagge demaniali possa avvenire solo a seguito di un procedimento concorsuale (gara pubblica) che attribuisca il relativo titolo. L’obbligo vale per gran parte delle licenze e tutte le concessioni. Permangono ancora, tuttavia, a fronte di tale sistema concorrenziale, delle deroghe riconosciute ai titolari dei titoli autorizzativi “originari”.

Il titolare del diritto di concessione può ad esempio manifestare all’autorità competente l’interesse a continuare a utilizzare il titolo almeno un anno prima della cessazione dello stesso, godendo quindi del diritto di preferenza ( diritto peraltro contestato dall’Unione Europea, che ha avviato una procedura di infrazione ), qualora, entro 10 giorni dall’aggiudicazione concorsuale della concessione, manifesti l’intenzione di adempiere alle condizioni alle quali è stata aggiudicata la licenza. Si tratta di un diritto di prelazione che permette al concessionario di essere preferito agli altri concorrenti, equivalente alla norma che la Commissione europea ha fatto abrogare all’Italia con la procedura di infrazione del 2009.

In Portogallo, dunque, vige un regime che di fatto non attua in toto la “Direttiva Bolkestein”, dal momento che pur essendo incentrato sulle procedure concorsuali, tende ancora ad attribuire particolari prerogative e titoli di prelazione ai titolari originari delle concessioni, che sfavoriscono l’ingresso di nuovi operatori.

Francia

Secondo l’ordinamento francese la scelta su quale uso ammettere per una certa porzione del demanio marittimo deve tener conto della vocazione della zona e degli obiettivi di conservazione naturale del litorale, mentre l’accesso alle spiagge ed il loro uso devono essere liberi e gratuiti. Questo criterio è applicabile anche alle concessioni di spiaggia, che devono in ogni caso preservare la libera circolazione e uso del litorale da parte del pubblico per un’area di ampiezza significativa lungo tutta la riva del mare.

Ogni occupazione o uso del demanio pubblico comporta il pagamento di un canone, il cui ammontare - stabilito a seconda dei casi dallo Stato centrale o dai Dipartimenti - deve tener conto dei vantaggi di qualunque natura che il concessionario ricava dall’utilizzo dello stesso demanio pubblico.I

ll concessionario è autorizzato ad occupare una parte dello spazio concesso per l’installazione di strutture e lo sfruttamento di attività riconducibili al servizio pubblico balneare. Almeno l’80% della lunghezza del litorale in concessione deve rimanere libero da qualunque struttura, equipaggiamento o installazione. Sulle spiagge sono permessi solamente equipaggiamenti e strutture amovibili o trasportabili, che non presentino alcun elemento in grado di ancorarle in modo durevole al suolo e il cui valore sia compatibile con la finalità accordata al bene demaniale rispetto alla durata della sua occupazione.

Inoltre, ogni installazione fatta sulla spiaggia deve essere concepita in modo da poter permettere, alla fine del periodo di vigenza del rapporto, il ritorno dell’area allo stato iniziale.

Il sistema francese è dunque fortemente orientato verso la tutela ambientale del demanio marittimo e, allo stesso tempo, tende a favorire l’uso generale dei relativi beni rispetto alle altre modalità di sfruttamento. Questo spiega la durata relativamente breve delle concessioni, davvero un’eccezione nel quadro delle normative nazionali europee in materia.

La normativa nazionale greca sulle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività turistiche sulle spiagge risale al 2001. La legge n. 2971/2001 prevede infatti l’assegnazione delle concessioni al termine di procedure di selezione che garantiscano imparzialità e trasparenza, in linea quindi con la Direttiva Bolkestein. Le gare (o aste pubbliche) avvengono in tutti i casi in cui si rende necessaria la concessione di un’autorizzazione, con l’unica eccezione degli hotel che si trovano di fronte alla spiaggia, per i quali proprio la specifica posizione sulla spiaggia giustifica una deroga. Questi hotel, infatti, in base alla legge 2971, possono ottenere, a determinate condizioni, un’autorizzazione annuale all’esercizio della loro attività.

Dall’entrata in vigore della normativa, tutte le costruzioni permanenti, gli atti di acquisto relativi ed ogni altra modifica del territorio urbano sono proibiti entro 100 metri dal litorale, se non è stato adottato il provvedimento amministrativo di delimitazione della battigia, o se non è stata completata la spiaggia o la delimitazione della battigia già esistente.

La normativa prevede poi la possibilità di concedere in leasing lo sfruttamento delle coste e delle spiagge a fini commerciali, industriali o per altri scopi valutati di pubblica utilità. Non devono essere, inoltre, alterate le caratteristiche morfologiche della costa o della spiaggia e l’amministrazione ha il diritto di recedere unilateralmente. In attuazione della normativa su questo specifico aspetto, nel 2014 un decreto del ministero delle Finanze greco ha disciplinato l’affidamento diretto (cioè senza procedura di gara) delle spiagge concesse in leasing, attribuendo agli Enti locali la responsabilità dell’attribuzione del titolo. Sulla base di tale decreto, ad oggi sono stati deliberati più di 80 progetti per la realizzazione di concessioni per uso ricreativo e turistico su lidi e spiagge di particolare valore naturalistico.

Spagna 

Come anche altri Paesi, la Spagna ha inserito il regime giuridico del demanio marittimo in Costituzione (1978), mentre la normativa vigente sulle coste è regolata dalla legge 22/1988, orientata a favore del carattere pubblico delle coste e contro la privatizzazione del demanio, che portò alla rideterminazione e ampliamento della linea del demanio marittimo statale. Le spiagge, nell’ordinamento iberico sono definite “libere” e quindi non possono essere oggetto di concessione. Al massimo, è la zona interna del demanio, quella che precede la spiaggia vera e propria, che può essere oggetto di autorizzazione all’“occupazione concessoria”.

All’entrata in vigore della legge del 1988, a fronte di una serie di contenziosi relativi alle costruzioni private passate al demanio pubblico (edificate sulla costa, ma non sulle spiagge), ai proprietari interessati al riordino fu riconosciuta una concessione demaniale della durata di trenta anni, in cambio di un canone annuo, ferma restando la proprietà pubblica delle aree.

Nel 2013, la legge n. 2/2013 ha quindi stabilito un nuovo regime di proroga straordinaria e selettiva delle concessioni riconosciute. La proroga delle concessioni esistenti è soggetta a una specifica valutazione ambientale che indichi gli effetti dell’occupazione sull’ambiente ed espliciti le condizioni per garantire la protezione del demanio pubblico marittimo e terrestre.

Per quanto riguarda nello specifico il regime di queste concessioni, la normativa eleva il termine massimo di durata che passa a settantacinque anni. Inoltre, accanto alla trasmissione mortis causa, si autorizza la trasmissione delle concessioni anche tra viventi. In caso di morte del concessionario, i suoi eredi sono tenuti a comunicare la volontà di succedere entro quattro anni; nel caso di trasmissione tra viventi è richiesta l’autorizzazione preventiva dell’amministrazione.

Alcune categorie di occupanti non concessionari possono richiedere una concessione ai sensi della nuova disciplina; coloro che sono già titolari di una concessione possono mantenere il loro diritto e, all’estinzione dello stesso, beneficiare della proroga straordinaria o richiedere una nuova concessione. La proroga straordinaria per le concessioni esistenti è stabilita in favore delle concessioni che, in base al termine trentennale di cui alla legge del 1988, sarebbero scadute nel 2018. Anche la durata massima della concessione straordinaria è fissata in settantacinque anni.

Sono invece soggette ad autorizzazione amministrativa concessoria ed eventualmente a una autorizzazione al commercio le attività che si possono esercitare sulle spiagge a scopo di lucro, anche utilizzando strutture facilmente smontabili: affitto lettini, sdraii, ombrelloni. L’imprenditore è vincolato ad occupare al massimo metà della superficie disponibile. La durata delle autorizzazioni - che devono essere oggetto di informativa pubblica - è di quattro anni.

 



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